Acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, jure sanguinis, come disposto dalla legge: "Sono italiani dalla nascita i figli di cittadini italiani" (art.1 c.1 lett. a) Legge n. 91/1992;

  • Inoltre:
    - sono italiani dalla nascita, se nati in territorio italiano, i figli di genitori entrambi ignoti o apolidi, o coloro i quali non possono acquistare la cittadinanza di nessuno dei due genitori (art.1 c.1 lett. b);
    - il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana (art. 2 c.1);
    - acquista automaticamente la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3 c.1);
    - viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di cittadini italiani (art. 4 c. 1);
    - viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia che ivi abbiano soggiornato ininterrottamente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (art.4 c.2) - Cittadinanza dei neo diciottenni stranieri;
  • i cittadini stranieri possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi. Le richieste di concessione sono da inoltrare mediante l'apposita piattaforma informatica della Prefettura - Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri;
  • per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana. Le richieste di concessione sono da inoltrare mediante l'apposita piattaforma informatica della Prefettura -  Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri;
  • su domanda, per essere nati in territori già italiani;
  • su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
Ultimo aggiornamento: Wed May 03 10:47:46 CEST 2023
Data creazione: Thu Apr 13 15:50:14 CEST 2023

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