Sequestri e fermi amministrativi

Vi sono violazioni del Codice della strada ovvero ad altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i. in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche conseguenze sul veicolo utilizzato.

Al momento della contestazione della violazione, pertanto, la polizia stradale procede a redigere due atti:

  • il verbale di accertamento 
  • il verbale di fermo o di sequestro amministrativo del veicolo.

Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.


Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S.: è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto.
La durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Il questo caso il veicolo viene ricoverato in apposito luogo di custodia.
Al termine del periodo di fermo amministrativo, il veicolo è restituito direttamente all'avente titolo (non è necessaria alcuna istanza di restituzione ) previo pagamento delle spese di trasporto e custodia se dovute.

Sequestro o fermo amministrativo per violazioni amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.)

Le principali disposizioni sono:

  • circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C. d.S.) (vedasi, in fondo alla pagina, la modulistica per richiedere il dissequestro del veicolo avente i requisiti per l'immatricolazione);
  • fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.);
  • esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente di guida valida (art. 122 C.d.S.);
  • circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.);
  • circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.);
  • circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 s.m.i.).

Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale ( art. 224ter C.d.S.)

Le principali disposizioni sono:

  • divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9ter C.d.S.);
  • guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

Cosa succede al veicolo sequestrato o sottoposto a fermo?

Con il sistema S.I.Ve.S. il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Ogni variazione del luogo di custodia deve essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.

Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia. In caso di notifica a mezzo posta, il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo.

Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui all'art. 213.
Il  termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il c.d. custode-acquirente.

Mancata assunzione della custodia del veicolo nel termine di 10 giorni: conseguenze

Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto, il quale, senza ulteriore avviso al proprietario, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode-acquirente.

Spese di custodia

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571).

Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative

Può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.
In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Nel caso in cui sia accertata, invece, una violazione per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al solo Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento di violazioni penali

La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria competente in ordine al reato contestato.
Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente.
Qualora la sentenza sia invece di condanna, la Prefettura procederà alla confisca obbligatoria del veicolo.
La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.

Ricorso avverso il verbale di sequestro o di fermo amministrativo

  • Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
  • Avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 203 comma 1, C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale.

Ricorso avverso il verbale di sequestro o di fermo in conseguenza di ipotesi di reato

  • Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice, o opposizione ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.
  • Avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso , entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 214 comma 4 dello stesso codice o opposizione, a sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni, al Giudice di Pace come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.
    Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore. Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Ultimo aggiornamento: Mon Mar 29 11:22:12 CEST 2021
Data creazione: Mon Mar 29 10:49:10 CEST 2021

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